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Locazioni Aspetti civilistici - Locazioni ad uso diverso
Lavoro autonomo

A cura del Centro studi fiscale Seac

In base al comma 2, art. 27, Legge n. 392/1978 anche i contratti di locazione di immobili adibiti ad attività abituali e professionali di lavoro autonomo rientrano nella disciplina generale dei contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo.

Per "attività abituali e professionali di lavoro autonomo" si intendono le attività lavorative autonome, diverse da quelle imprenditoriali di carattere commerciale, industriale e artigianale, svolte professionalmente, nel senso che vengono svolte in modo non episodico e occasionale con una certa abitualità.

ATTENZIONE: Nell'ambito delle attività di lavoro autonomo previste dal comma 2, art. 27, Legge n. 392/1978, rientrano non solo le attività professionali che presentano come requisito l'iscrizione in un albo o registro, ma anche tutte le altre attività di tipo artistico o letterario (studi di pittori, scultori, scrittori, ecc.).

Infine, rientrano nelle attività abituali e professionali di lavoro autonomo anche quelle attività professionali di recente istituzione per le quali non è prevista l'iscrizione ad un albo (ad esempio, consulente informatico).

Durata del contratto

La durata delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività abituali e professionali di lavoro autonomo non può essere inferiore a 6 anni (commi 1 e 2, art. 27, Legge n. 392/1978); ciò significa che il locatore e il professionista, comunque, possono fissare una durata superiore a detto termine.

ATTENZIONE: Il limite temporale ordinario di 6 anni vale anche nel caso in cui tra le parti (locatore e professionista) sia stata convenuta una durata inferiore o addirittura non sia stata prevista alcuna durata.

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