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Recesso

A cura del Centro studi fiscale Seac

Può accadere che una delle parti contrattuali abbia la necessità o il desiderio di recedere anticipatamente dal contratto di locazione.

Può succedere ad esempio che il locatore abbia la necessità di non rinnovare il contratto in essere alla prima scadenza (4 anni per i contratti ordinari a canone libero nell'uso abitativo, oppure 6 o 9 anni nei contratti di locazione ad uso diverso nell'ambito di attività commerciali).

Al pari può accadere che sia il conduttore ad avere la necessità o il desiderio di non proseguire nel contratto di locazione in essere e, quindi, di voler recedere anticipatamente.

Recesso anticipato nelle locazioni ad uso abitativo

L'art. 3, Legge n. 431/1998, chiarisce quali sono i casi in cui è concesso, tanto al locatore quanto al conduttore (inquilino), di dare disdetta del contratto e quale debba essere la procedura da seguire.

RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE

Il recesso anticipato del conduttore, ovvero la disdetta del contratto prima che sia trascorso il termine previsto contrattualmente, è sempre ammesso in presenza di "gravi motivi", previo invio tempestivo di disdetta motivata (6 mesi).
L'art. 3, comma 6, Legge n. 431/1998, recita, infatti:

citazione

"Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi".

ATTENZIONE: Mentre per il proprietario la norma specifica i motivi per i quali gli è possibile negare il rinnovo del contratto, poco viene detto invece in merito ai gravi motivi di cui l'inquilino può avvalersi.

Poiché la locuzione "gravi motivi" è piuttosto generica, in caso di contrasto sulla legittimità dei motivi addotti per il recesso, sarà sempre il giudice ad avere l'ultima parola.

A titolo di esempio, alcuni tra i motivi che potrebbero essere avallati anche in sede giudiziaria, sono:

  • il trasferimento per motivi di lavoro in altro Comune;
  • il mutamento del nucleo familiare;
  • motivi di salute (ad esempio difficoltà motorie sopravvenute dopo l'inizio della locazione in abitazioni con barriere architettoniche);
  • decesso del titolare del contratto.

Ai sensi dell'art. 1614, c.c., in caso di morte del conduttore (nel caso in cui la locazione debba durare ancora per più di un anno e in presenza di un divieto di sublocazione), gli eredi possono recedere dal contratto entro 3 mesi dalla morte.

Il recesso deve essere esercitato tramite disdetta, comunicata con un preavviso non inferiore ai 3 mesi.

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