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Nomina obbligatoria e nomina facoltativa
di Avv. Callin Tambosi Carlo

Secondo l'art. 1129 del Codice civile quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina dell' amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
È interessante la struttura della norma che enuncia come prima regola quella che in realtà è propriamente un eccezione rarissima. Ovvero quella che conduce alla nomina dell'amministratore di condominio attraverso un provvedimento del giudice invece che, come è naturale, attraverso la decisione dell'assemblea.
Dal primo comma dell' art. 1129 si deduce quindi l'obbligatorietà dell'ufficio dell'amministratore per tutti i condomini dove ci siano almeno nove condomini e si deduce la facoltatività della nomina dell'amministratore per tutti gli altri, ovvero per i  condomini da due a otto condomini.
Va sottolineato che l'elemento che conta non sono le unità immobiliari ma il numero dei condomini
In un condominio con venti unità immobiliari suddivise tra tre diversi condomini non vi è l'obbligo di dotarsi di amministratore.

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