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10 gennaio 2022 N. 5
Misure antincendio per le autorimesse di proprietà esclusiva: ripartizione spese
Con Ordinanza 8 settembre 2021, n. 24166, la Corte di Cassazione ha chiarito che le spese riguardanti le parti comuni dell'edificio devono essere ripartite tra tutti i condomini, proporzionalmente al valore della quota di ciascuno di essi; nel caso in cui, invece, la spesa sostenuta riguardi la singola proprietà esclusiva di alcuni condomini e l'intervento su di essa non possa in alcun modo apportare utilità alla restante parte dei condomini, non sussiste in capo a questi ultimi l'obbligo di contribuire alle spese corrispondenti.
di Mariachiara Iacovazzo
I fatti
La proprietaria di un appartamento di un edificio condominiale impugnava la delibera condominiale che approvava i criteri di ripartizione delle spese inerenti la progettazione e...