
Il rendiconto deve essere redatto in maniera chiara e intelligibile, con precisa appostazione delle voci dell'attivo e del passivo, corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite. Inoltre, in base alla disposizione ex art. 1130-bis C.c., affinché sia approvato, il bilancio deve costituirsi di tre elaborati e cioè del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione sin lì compiuta. Ne consegue che il bilancio di difficile comprensione è da considerarsi illegittimo.
Trib. Savona 24 marzo 2022, n. 266
L'assemblea del condominio aveva approvato il consuntivo globale per l'esercizio 2016-2017, con conseguente ripartizione delle spese per quote. I...