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3 ottobre 2022 N. 180 - Locazioni
La cessazione dell'attività non costituisce "grave motivo" legittimante il recesso

In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, il "grave motivo", di cui all'art. 27, c. 8, L. n. 392/1978, legittimante il recesso del conduttore è integrato da un avvenimento sopravvenuto alla costituzione del rapporto, estraneo alla volontà del conduttore ed imprevedibile. Tale non può essere considerata la “cessazione dell'attività esercitata”.

di Massimiliano Frizzera
I fatti
Una società concedeva in locazione ad un'altra società due unità immobiliari per uso diverso da quello di abitazione. La conduttrice, prima della scadenza naturale dei contratti, aveva comunicato la propria volontà di sciogliere...
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