
Nei confronti dei condomini il Condominio deve eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria. Difatti, l'ente condominiale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile.
Trib. Catanzaro 15 marzo 2023, n. 416
Tizio conveniva in giudizio il Condominio al fine di accertare che le infiltrazioni verificatesi nell'immobile di proprietà dell'attrice, adibito all'attività...