
Il promissario acquirente di un immobile abitativo (classificato A/2), già locato al condominio, potrà, dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita, esercitare l'opzione per la cedolare secca (di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 23/2011), atteso che il condominio non esercita attività di impresa e l'immobile è destinato a uso abitativo del custode e del suo nucleo familiare, purché l'acquirente (neo locatore) a sua volta non agisca nell'esercizio di attività di impresa e sussistano le altre condizioni di legge. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 790, pubblicata nel mese di novembre 2021.
In linea generale, il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A/10) ovvero per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa, locati per...