
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sono elencati negli articoli 15, 16 e 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in altre disposizioni di legge. Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell'imposta lorda, l'intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri. Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare, della detrazione per canoni di locazione prevista dall'articolo 16 del TUIR, che è stabilita, tra l'altro, anche in base al reddito complessivo del conduttore ed alla tipologia di contratto stipulato. La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e alle spese che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda si applicano alcuni principi di carattere generale, come il principio secondo cui la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge, gli oneri e le spese devono essere indicati – in linea di massima – nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) ed, infine la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Le detrazioni legate ai canoni d'affitto pagati sono diverse e hanno differenti potenziali beneficiari, che vanno dai giovani o dagli studenti universitari fuori sede, ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.
A livello generale, le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell'imposta lorda, al...