
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, la clausola penale è una pattuizione "(...) con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento, o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno". Secondo la dottrina civilistica, la clausola penale è una pattuizione mediante la quale le parti stabiliscono ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente, senza che il creditore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente. La clausola penale è, pertanto, una pattuizione autonoma che si inserisce all'interno di un contratto principale, con una funzione accessoria. Molto spesso i giudici tributari (e non) sono stati chiamati in causa per fare chiarezza sulla natura della clausola penale inserita nei contratti di locazione ad uso abitativo, soprattutto al fine di definire l'ammontare dovuto in questi casi ai fini dell'imposizione indiretta (in particolare ai fini dell'imposta di registro): nel prosieguo del contributo, pertanto, si analizzeranno alcune di queste pronunce.
A livello generale, la clausola penale di cui all'