
L'articolo 1, commi 219 – 223, Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate "relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti" ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. L'ambito temporale del beneficio, noto come "bonus facciate", era originariamente limitato alle sole spese sostenute nell'anno 2020, ma, da ultimo la legge di bilancio per il 2022 ha previsto la proroga della detrazione anche alle spese sostenute nell'anno 2022, con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%. Con particolare attenzione alla fattispecie del bonus facciate nei condomini, nel prosieguo ci si soffermerà ad analizzare – in modo particolare – il momento a partire dal quale sarà possibile usufruire della suddetta detrazione, nonché della necessità o meno di incaricare un professionista per il rilascio del visto di conformità al fine di attestare la sussistenza dei presupposti per beneficiare della detrazione d'imposta.
Come anticipato in premessa, il bonus facciate è stato introdotto a partire dal 2020 e consiste in una detrazione – variabile dal 90% al 60%, a seconda dell'anno di sostenimento della spesa – dall'imposta lorda di alcune spese – adeguatamente documentate – sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in determinate...