
In una recente sentenza (la n. 21086 del 4 luglio 2022), la Cassazione ha affermato il principio secondo cui «in tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo». Come si avrà modo di approfondire meglio nel prosieguo del contributo, in relazione alla ripartizione delle spese condominiali l'articolo 1123 del codice civile stabilisce che la delibera deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria solo tra le parti ed è modificabile soltanto tramite un rinnovato consenso unanime.
In linea generale, quando gli interventi, agevolabili ai sensi di una o più delle detrazioni "edilizie", hanno per oggetto parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, sulle quali (parti comuni) insiste una proprietà di tipo condominiale, ciascun condomino sostiene una parte delle spese sulla base dei criteri di ripartizione previsti dagli...