
L'articolo 119, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2020 qualifica come interventi di efficienza energetica agevolati con il Superbonus gli "interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, (...), a pompa di calore, (...), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari". Tali interventi rientrano tra gli interventi c.d. “trainanti” ai fini del Superbonus, vale a dire interventi indispensabili affinché gli interventi c.d. “trainati” possano usufruire della detrazione maggiorata da Superbonus. La caratteristica degli interventi “trainanti” è che non necessitano obbligatoriamente di essere sostenuti unitamente ad altre tipologie di interventi per beneficiare della detrazione da Superbonus. Nel prosieguo del contributo, oltre ad analizzare alcuni chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sul tema, si riporteranno alcuni esempi di spese agevolabili.
A livello generale, per poter rientrare nella disciplina del Superbonus, le spese relative agli interventi agevolati ivi previsti devono essere "sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022", sulla base delle disposizioni contenute nell'